(massima n. 1)
La nomina dell'arbitro, quale atto negoziale di integrazione del compromesso e della clausola compromissoria, deve essere fatta personalmente dalle parti — o da procuratore munito del relativo potere negoziale —, mentre la procura alle liti relativa al giudizio arbitrale non legittima il difensore alla nomina dell'arbitro nell'interesse del suo assistito (non potendo la stessa essere configurata, di per sé, come mandato speciale rispetto alla nomina), a meno che, in essa, non possa ravvisarsi anche un mandato a procedere a tale designazione, e salva sempre la facoltà di ratifica da parte dell'interessato (con conseguente sanatoria del vizio della designazione), che non può desumersi automaticamente dal mero conferimento della procura, necessitando, a sua volta, del concorso di altri elementi di fatto (la cui valutazione è, peraltro, di esclusiva competenza del giudice di merito).