(massima n. 1)
La nomina dell'arbitro, quale atto negoziale di integrazione del compromesso e della clausola compromissoria, deve essere fatta personalmente dalle parti o da procuratore munito del relativo potere negoziale, mentre la procura alle liti non legittima il difensore ad effettuare per conto e nell'interesse dei suoi rappresentati detta nomina, non potendo peraltro la stessa essere configurata, ove manchi qualsiasi riferimento al contenuto dell'atto, come mandato speciale rispetto alla designazione dell'arbitro. Tuttavia, per la nomina dell'arbitro effettuata dal procuratore privo del relativo potere negoziale, č configurabile la ratifica, con conseguente sanatoria del vizio della designazione, attraverso una scrittura giudiziale o stragiudiziale che manifesti comunque la volontā della parte di investire l'arbitro del potere di decidere la controversia.