(massima n. 1)
Costituisce requisito di validitā della clausola compromissoria il fatto che gli arbitri vengano nominati con il concorso della volontā dei contraenti e non siano espressione della volontā di una soltanto delle parti, in quanto il concorso di entrambe le parti nella nomina degli arbitri soddisfa un insopprimibile valore di garanzia dell'imparzialitā di chi č chiamato a risolvere una controversia; valore che prescinde dalla natura rituale o irrituale dell'arbitrato.