(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 810 c.p.c. la nomina di uno o più arbitri può essere demandata dal compromesso o dalla clausola compromissoria all'autorità giudiziaria, cui le parti, nella loro autonomia negoziale, possono indicare la categoria nel cui ambito la scelta debba avvenire; all'autorità giudiziaria spetta peraltro il potere-dovere di verificare se rispetto alla categoria indicata sussistano cause d'incompatibilità e, nell'ipotesi in cui le parti non abbiano previsto modalità sostitutive ai sensi dell'art. 811 c.p.c., il rinvio operato da tale norma all'art. 810 implica che l'autorità giudiziaria provveda comunque alla nomina dell'arbitro al di fuori della categoria indicata. (Nella specie, la clausola compromissoria prevedeva la nomina di un magistrato, il Presidente aveva valutato di non poter scegliere un magistrato in servizio essendo tale scelta in contrasto con le disposizioni del C.S.M. ed aveva proceduto alla nomina dell'arbitro al di fuori di tale categoria; la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto validamente costituito il collegio arbitrale).