(massima n. 1)
La norma dell'art. 810, secondo comma, c.p.c., la quale, con riferimento all'arbitrato rituale, in caso di mancata nomina dell'arbitro (nella specie per mancata accettazione), consente all'altra parte di rivolgersi al Presidente del tribunale, in sede di volontaria giurisdizione, per ottenere surrogatoriamente la nomina, č analogicamente applicabile anche all'arbitrato irrituale.