(massima n. 1)
Nel procedimento arbitrale, la ricusazione dell'arbitro può essere fatta valere oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina, nel caso in cui la conoscenza dei motivi di ricusazione sia sopravvenuta a detto termine (principio espressamente riprodotto dall'art. 815, secondo comma, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 7 legge n. 25 del 1994, ma già in precedenza affermato dalla giurisprudenza argomentando dall'art. 820 dello stesso codice, che dispone la sospensione del termine per la pronuncia del lodo qualora sia stata presentata l'istanza di ricusazione), ma solo fino al momento in cui gli arbitri non abbiano ancora sottoscritto il lodo, in quanto, con la sottoscrizione, il lodo viene ad esistenza ed acquista efficacia vincolante per le parti, sicché non può avere alcuna efficacia l'istanza di ricusazione proposta oltre la data dell'indicata sottoscrizione.