(massima n. 1)
L'interesse ad agire in "negatoria servitutis" sussiste anche quando, pur non denunciandosi l'avvenuto esercizio di atti materialmente lesivi della proprietą dell'attore, questi, a fronte di inequivoche pretese reali affermate dalla controparte sulla stessa, intenda far chiarezza al riguardo con l'accertamento dell'infondatezza delle dette pretese.