(massima n. 1)
Nel giudizio arbitrale, le sole questioni pregiudiziali sottratte alla competenza degli arbitri sono quelle di cui all'art. 806 c.p.c. (prevedente le materie indisponibili o altre fissate per legge), per cui nell'ipotesi di contemporanea pendenza della medesima causa davanti all'autorità giudiziaria e ad un collegio arbitrale, non opera la litispendenza, nè può invocarsi la sospensione necessaria di cui all'art. 295 c.p.c., poiché la competenza di uno dei giudici, escludendo quella dell'altro ed avendo carattere esclusivo e inderogabile, va risolta con l'affermazione o la negazione della competenza del giudice adito, in relazione all'esistenza, al contenuto e ai limiti di validità del compromesso o della clausola compromissoria; la mancata sospensione non è invero prevista come causa di nullità del lodo, mancando la stessa possibilità di un conflitto di giudicati, poiché il rapporto di pregiudizialità tra due liti, che impone al giudice la predetta sospensione, ricorre solo quando la decisione della prima influenzi la pronuncia che deve essere resa sulla seconda.