(massima n. 1)
In tema di arbitrato, la disciplina sull'impugnabilitą con regolamento di competenza, necessario o facoltativo (artt. 42 e 43 c.p.c.), della sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato, recata dal nuovo testo dell'art. 819 ter c.p.c. (introdotto dall'art. 22 del d.l.vo 2 febbraio 2006, n. 40), trova applicazione soltanto in relazione a sentenze pronunciate con riferimento a procedimenti arbitrali iniziati successivamente alla data del 2 marzo 2006, disponendo in tal senso, con formulazione letterale inequivoca, la norma transitoria dettata dall'art. 27, comma 4, dell'anzidetto d.l.vo n. 40, dovendosi, pertanto, escludere che l'operativitą della nuova disciplina possa ancorarsi a momenti diversi, quale quello dell'inizio del giudizio dinanzi al giudice ordinario nel quale si pone la questione di deferibilitą agli arbitri della controversia ovvero quello della data di pubblicazione della sentenza del medesimo giudice che risolve la questione di competenza. (Principio di diritto enunciato in sede di regolamento di competenza avente ad oggetto sentenza pronunciata in controversia attinente a domande di arbitrato proposte prima del 2 marzo 2006).