(massima n. 1)
In tema di competenza, a norma dell'articolo 819 ter, secondo comma, c.p.c., a fronte di una statuizione che nega la competenza arbitrale è ammesso il solo regolamento di competenza necessario o facoltativo, ma non anche quello d'ufficio; ne consegue che, ove sia intervenuta una pronuncia che, negando la competenza arbitrale, affermi quella del giudice ordinario e ad un tempo dichiari la competenza territoriale, di altro giudice, quest'ultimo può contestare con il regolamento di ufficio il criterio attributivo della competenza per territorio ma non anche porre nuovamente in discussione la questione della competenza arbitrale.