(massima n. 1)
L'art. 819 ter, comma secondo, c.p.c., laddove afferma che "nei rapporti tra arbitrato e processo" non si applica l'art. 50 c.p.c., riguarda solo il caso in cui siano gli arbitri ad escludere la loro competenza ed a riconoscere quella del giudice ordinario. Allorquando, invece, sia il giudice togato a dichiarare la propria incompetenza a beneficio di quella degli arbitri, oppure sia la Corte di cassazione, adita con riferimento ad una pronuncia affermativa della competenza del giudice ordinario, a dichiarare la competenza degli arbitri oppure a rigettare, per ragioni di rito o di merito, l'istanza di regolamento contro una pronuncia declinatoria, č possibile la riassunzione dinanzi agli arbitri nel termine fissato o, in mancanza, in quello previsto dall'art. 50 c.p.c., con salvezza dell'effetto interruttivo cd. istantaneo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 comma 3, c.c., e di quello permanente, di cui all'art. 2945, comma 2, dello stesso codice.