(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 2231 c.c. — secondo cui «quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionata alla iscrizione in un albo od elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione» — avendo carattere cogente ed inderogabile, deve essere applicata anche negli arbitrati di equità, giacché gli arbitri, se pure debbono giudicare in conformità di questa e non dello stretto diritto, nondimeno hanno il dovere di osservare le norme di ordine pubblico, e cioè quelle dettate in vista d'interessi generali, non derogabili dalla volontà delle parti.