(massima n. 1)
In tema di nullità di un lodo arbitrale, il requisito della «riunione in conferenza personale» degli arbitri è condizione di validità della pronuncia, essendo il relativo precetto testualmente dettato dal primo comma dell'art. 823 c.p.c., ed espressamente richiamato dal successivo comma secondo, punto 5 del medesimo articolo (che prescrive, appunto, «l'indicazione del luogo o del modo in cui il lodo è stato deliberato»), sicché, se dal testo del provvedimento non risulti, neppure per implicito, l'osservanza di tali modalità di deliberazione, ne deriverebbe il difetto del requisito di cui al citato art. 823 comma secondo n. 5, indicato come caso di nullità dal successivo art. 829, comma primo, n. 3 c.p.c. (Nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha, peraltro, escluso che, nel caso di specie, potesse dirsi violata la regola de qua, specificando ancora che le concrete modalità con le quali il presidente del collegio arbitrale diriga il processo di formazione della volontà conclusiva del collegio — nella specie, asseritamente maturata tra due dei tre arbitri separatamente —, qualora non si traduca nella violazione di uno dei requisiti formali del lodo, ovvero non assurga a motivo di revocazione per dolo del giudice, non assume alcuna rilevanza ai fini di una pronuncia di nullità della deliberazione ex art. 829 c.p.c.).