(massima n. 1)
Per qualificare la natura di un arbitrato occorre riferirsi ai poteri attribuiti dalle parti all'arbitro quali risultano dal compromesso e non alla forma di cui sia stato rivestito l'atto finale del provvedimento. Pertanto, ove sia stato conferito l'incarico di emettere un arbitrato irrituale od una perizia contrattuale, il deposito del provvedimento arbitrale, effettuato ex art. 825 c.p.c., per tuziorismo (o per altra ragione), ed il decreto di esecutorietà emesso dal pretore non valgono a dar vita ad una sentenza arbitrale, con la conseguenza che avverso tale provvedimento arbitrale non è ammissibile l'impugnazione di nullità ex art. 828 c.p.c., ma solo un'azione per eventuali vizi del negozio da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza, con rispetto del doppio grado di giurisdizione.