(massima n. 1)
Il lodo con cui sia disposta la risoluzione del contratto e la condanna generica di una delle parti al risarcimento del danno, con prosecuzione del procedimento arbitrale per la determinazione del quantum debeatur costituisce lodo parziale, immediatamente impugnabile ai sensi dell'art. 827, terzo comma, c.p.c., come sostituito dall'art. 19 della legge n. 25 del 1994.