(massima n. 1)
Il lodo arbitrale irrituale è impugnabile, davanti al giudice ordinariamente competente, soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, violenza, dolo, incapacità delle parti o dell'arbitro), mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, né, ove sia stato conferito l'incarico di emettere un arbitrato irrituale, esso può equivalere ad una «sentenza arbitrale». Di conseguenza, avverso tale lodo arbitrale non è ammissibile l'impugnazione di nullità dinanzi alla Corte d'appello, ex art. 828 c.p.c., ma solo una azione per eventuali vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza, con rispetto del doppio grado di giurisdizione, pena la menomazione del diritto inviolabile della difesa (art. 24 Cost.).