(massima n. 2)
In tema di arbitrato irrituale, ove la pronuncia arbitrale esplichi i suoi effetti nella sfera giuridica di un soggetto incapace, l'eccezione di annullabilitą della nomina dell'arbitro conseguente alla mancanza dell'autorizzazione del tribunale di cui all'art. 375, primo comma, n. 4, cod. civ. - trovando corrispondenza in un diritto contrario che potrebbe essere fatto valere in via di azione autonoma - ha natura di eccezione in senso stretto e deve, pertanto, essere proposta nei termini per la costituzione delle parti o in quelli concessi dal giudice ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353. (Rigetta, App. Bologna, 17/11/2004)