(massima n. 1)
Il lodo arbitrale, anche se pronunci sulla sola competenza degli arbitri, č impugnabile esclusivamente con i rimedi previsti dagli artt. 828 e 831 c.p.c. e non con il regolamento di competenza che, come tutti gli altri mezzi di gravame diversi da quelli per nullitā e per revocazione del lodo, č escluso dal novero dei rimedi consentiti avverso le sentenze arbitrali.