(massima n. 1)
L'accordo, che contempli la devoluzione ad arbitri delle controversie inerenti a differenti e non connessi rapporti fra le medesime parti, integra compromessi distinti, ancorché formalmente inseriti in unico documento. In tale situazione, il lodo, il quale esaurisca le questioni attinenti ad uno di detti rapporti, rinviando al prosieguo le statuizioni sull'altro, ha natura non parziale, ma definitiva, nell'ambito del compromesso cui si correla, e, pertanto, anche nel vigore dell'originario testo dell'art. 827 c.p.c. (prima delle modifiche introdotte dall'art. 19 della L. 5 gennaio 1994, n. 25), č immediatamente ed autonomamente impugnabile ed eseguibile.