(massima n. 1)
L'impugnazione per nullità di un lodo dinanzi alla Corte d'appello è proponibile, ai sensi degli artt. 827 ss. c.p.c., soltanto con riferimento agli arbitrati rituali, mentre, in caso di arbitrato irrituale, ancorché il provvedimento arbitrale sia stato depositato e reso esecutivo ai sensi dell'art. 825 del codice di rito, l'impugnazione predetta non può dirsi ammissibile (ancorché si impugni il lodo allegando la nullità della clausola compromissoria perché in contrasto con norme imperative), essendo legittimamente esperibile la sola l'azione per (eventuali) vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione.