(massima n. 1)
La previsione nella clausola compromissoria di Ģinappellabilitā del lodo arbitraleģ non č nulla, atteso che non esclude il rimedio della impugnazione per nullitā del lodo, ma lo limita alle censure per errores in procedendo, di cui al primo comma dell'art. 829 c.p.c., rendendo soltanto inammissibili eventuali censure per inosservanza di regole di diritto sostanziale.