(massima n. 1)
Operando nell'ordinamento processuale il principio secondo cui davanti al giudice adito con un mezzo di impugnazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti allo stesso, in quanto non derogate dalla specifica disciplina del mezzo d'impugnazione di cui si tratta, al giudizio d'impugnazione del lodo davanti alla corte d'appello, disciplinato dagli artt. 827 e ss. c.p.c., non si applica — né direttamente né indirettamente — il regime delle preclusioni stabilito dall'art. 183 c.p.c.. (Fattispecie relativa a dedotta tardività di una eccezione di acquiescenza al lodo, formulata sulla base di una sopravvenuta, nelle more dell'impugnazione, transazione).