(massima n. 1)
Il lodo parziale, anche nella configurazione assunta dall'arbitrato per effetto delle innovazioni introdotte dalla legge n. 25 del 1994, č impugnabile solo unitamente al lodo definitivo nel termine previsto per l'impugnazione di quest'ultimo, non essendo utilizzabile, nel procedimento arbitrale, l'istituto della riserva facoltativa d'impugnazione, riserva che, essendo limitata a specifiche ipotesi normative, richiederebbe, per la sua applicazione in situazioni diverse, espressa previsione normativa, poiché il sistema processuale č informato al principio dell'impugnazione immediata di tutte le sentenze.