(massima n. 1)
Il principio della rilevabilità d'ufficio del giudicato (anche) esterno, risultante da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, si giustifica nel particolare carattere della sentenza del giudice e nella natura pubblicistica dell'interesse al suo rispetto, non operando con riferimento al lodo arbitrale, essendo questo un atto negoziale riconducibile al "dictum" di soggetti privati, che non muta la propria originaria natura per l'attribuzione "a posteriori" degli effetti della sentenza, tant'è che l'art. 829, n. 8, c.p.c. attribuisce alla precedente decisione del giudice soltanto l'attitudine a costituire "sentenza passata in giudicato" e riserva al lodo la possibilità di divenire "non impugnabile", nonché quella di essere impugnato con il giudizio di cui all'art. 827 c.p.c. "allorché contrario ad altro precedente lodo".