(massima n. 1)
La notificazione del lodo arbitrale alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine di trenta giorni per l'impugnazione per nullità, ai sensi dell'art. 828 primo comma c.p.c., anche quando la parte medesima sia stata assistita da un procuratore nel giudizio arbitrale, eleggendo o meno domicilio presso lo stesso, in considerazione del fatto che, in detto giudizio, il rapporto con il difensore si svolge sul piano puramente contrattuale del mandato con rappresentanza, senza implicare sostituzione in senso proprio, sicché resta inapplicabile la disciplina degli artt. 170 e 285 c.p.c. in tema di notificazione della sentenza al procuratore costituito.