(massima n. 1)
Nell'istituto dell'arbitrato, cosė come derivato dalla riforma legislativa del 1994, l'impugnazione per nullitā del lodo, notificata presso il difensore domiciliatario costituito nel giudizio arbitrale, č inammissibile, essendo tale notifica inesistente, atteso che tra il luogo ove la notifica viene effettuata e la persona che la riceve e il destinatario dell'atto, con la conclusione del giudizio arbitrale, č venuto meno ogni collegamento.