(massima n. 1)
Con la novella di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 25, il lodo è divenuto una risoluzione negoziale della controversia non più rapportabile ad una «sentenza» di tal che l'impugnazione per nullità dinanzi alla Corte d'appello non dà luogo ad un giudizio di secondo grado rispetto a quello svoltosi innanzi agli arbitri, ma costituisce un'azione in unico grado di accertamento di cause di invalidità del lodo. Da tanto consegue che, in caso di mancata comparizione alla prima udienza dinanzi alla Corte d'appello dell'attore che ha proposto l'impugnazione per nullità del lodo, si applica l'art. 181 c.p.c., ma non gli artt. 348 e 358 c.p.c., sicché deve escludersi che possa aversi, in tal caso, una improcedibilità dell'impugnazione del lodo per mancata comparizione dell'attore preclusiva della nuova impugnazione proposta in termini.