(massima n. 1)
Diversamente da quanto accade nei casi di nullità del compromesso o di mera nullità del lodo arbitrale, previsti dall'art. 829 c.p.c., nel caso — equiparabile ad inesistenza del lodo — di vizio derivante dalla mancanza del compromesso o della clausola compromissoria o dall'esclusione della compromettibilità in arbitri della materia della controversia, non trova applicazione il principio generale di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, da far valere nei modi e nei tempi previsti dall'art. 828 c.p.c., con la conseguente preclusione del potere della corte d'appello di passare al giudizio rescissorio.