(massima n. 1)
L'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 ha inteso sancire la necessitą di recapitare presso l'Avvocatura dello Stato non soltanto l'atto di promovimento del giudizio arbitrale, ma anche la sua decisione, indipendentemente dalla natura di questa; pertanto, nel caso in cui la notificazione del lodo non avvenga presso l'Avvocatura dello Stato, non trova applicazione il termine breve, di cui all'art. 828, primo comma, cod. proc. civ., bensģ quello del secondo comma di tale disposizione, secondo cui l'impugnazione non č pił proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.