(massima n. 1)
A seguito di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia pronunziato sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, qualora si deduca il vizio in procedendo costituito dalla violazione dell'art. 829 comma secondo c.p.c. (sui limiti dell'impugnazione di nullità della sentenza arbitrale), nonché il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., la Corte di cassazione non deve limitarsi a stabilire se l'apprezzamento della sentenza impugnata è stato correttamente motivato e si è basato sulle regole legali d'interpretazione delle sentenze, ma può procedere essa stessa direttamente all'interpretazione della sentenza arbitrale, come atto processuale impugnato, allo scopo di stabilirne la correttezza logico-giuridica — perché tale controllo, in sede di legittimità, riguarda soltanto la sentenza della corte d'appello — ma per potere effettuare il secondo esame, sollecitato dal ricorso per cassazione.