(massima n. 1)
In sede di ricorso per cassazione, avverso la sentenza con la quale la corte d'appello ha respinto l'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale, il rilievo che la controversia, così decisa, spetta alla cognizione del giudice amministrativo, e che, conseguentemente, non può essere deferita con compromesso ad arbitri, comporta l'annullamento di detta sentenza con rinvio al medesimo giudice, stante la sua competenza funzionale a statuire sulla validità o meno del lodo.