(massima n. 1)
Nel caso in cui con il ricorso per cassazione, avverso sentenza che abbia pronunciato su impugnazione, ex artt. 828 e seguenti, c.p.c., di un lodo arbitrale, si metta in discussione la qualificabilitą come rituale dell'arbitrato, la Corte Suprema deve esaminare e valutare direttamente il patto compromissorio integrante la fonte dell'arbitrato medesimo e non limitarsi al controllo della decisione del giudice del merito, incidendo la soluzione della questione dedotta sul problema processuale dell'ammissibilitą dell'impugnazione del lodo per nullitą. Tale indagine va condotta valutando il patto compromissorio sulla base delle regole proprie dell'ermeneutica contrattuale, ed avendo riguardo al fondamentale elemento atto a distinguere l'arbitrato rituale da quello libero, ossia l'esistenza della volontą delle parti di affidare agli arbitri funzioni sostitutive di quelle del giudice e non il mandato a definire controversie sul piano negoziale, a nulla rilevando la circostanza che le parti abbiano attribuito agli arbitri l'autorizzazione a decidere secondo equitą e, quindi come amichevoli compositori.