(massima n. 2)
L'istanza per la sospensione dell'esecutorietà del lodo arbitrale, impugnato con azione di nullità, non dà luogo ad un procedimento distinto da quello di impugnazione, ma, se trattata prima dell'udienza di comparizione fissata in quel giudizio, si configura come una fase incidentale dello stesso, con la conseguenza che, notificata la citazione contenente l'impugnazione per nullità, l'iscrizione della causa a ruolo fatta dall'attore, con deposito di nota di iscrizione che si riferisca specificamente a quella citazione ed alla data dell'udienza di comparizione in essa indicata, vale ai fini della costituzione nel giudizio di nullità ancorché quale oggetto della causa venga indicata nella nota la «sospensione» del lodo arbitrale, posto che tale sospensione non è idonea a dar vita ad alcun diverso procedimento cui quella costituzione possa riferirsi.