(massima n. 1)
Riguardo al giudizio di impugnazione delle pronunce arbitrali, l'unificazione della fase rescindente e della fase rescissoria non costituisce causa di nullitą dell'intero procedimento qualora il giudice abbia tenuto distinte sul piano logico, giuridico e concettuale le due fasi e, dopo aver pronunciato sulla nullitą, abbia esaminato le conclusioni di merito ritualmente precisate dalle parti e ritenuto di poter pronunciare la decisione definitiva in base agli elementi di prova gią acquisiti al processo arbitrale ed alle constatazioni compiute dagli arbitri.