(massima n. 1)
Nel giudizio di impugnazione per nullità di un lodo arbitrale, la competenza a conoscere nel merito, dopo l'esaurimento della fase rescindente, presuppone un lodo emesso da arbitri effettivamente investiti di potestas iudicandi, sicché, ove detto presupposto manchi, il lodo deve considerarsi privo di qualsiasi efficacia ed alla dichiarazione di nullità di siffatta pronuncia non può far seguito la fase rescissoria, il compito del giudice dell'impugnazione esaurendosi nella eliminazione dalla realtà giuridica della decisione emessa dal collegio arbitrale non investito del potere di risolvere la controversia. (In applicazione di tale principio, la S.C. — in un caso nel quale il collegio arbitrale aveva operato in «assoluta carenza di potere», sia per l'assenza di designazione di uno degli arbitri dalla parte contraente, sia per la mancata investitura del terzo arbitro dalle parti o, in difetto di accordo, dal presidente della corte d'appello — ha cassato senza rinvio la decisione impugnata nella parte in cui, non definitivamente pronunciando, aveva disposto la prosecuzione del giudizio per la fase rescissoria).