(massima n. 1)
In tema di arbitrato, alla luce del principio giurisprudenziale secondo il quale anche lo stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o sia deferibile agli arbitri, giusta la disciplina dell'arbitrato rituale, costituisce una questione di merito e non gią di competenza in senso tecnico, in quanto anche in tale tipo di arbitrato gli arbitri non svolgono una attivitą formalmente sostitutiva della giurisdizione né gli stessi sono qualificabili come organi giurisdizionali dello Stato, la sentenza di merito con la quale la Corte d'appello abbia dichiarato l'improponibilitą della domanda per avere i contraenti rinunciato alla tutela giurisdizionale con la clausola arbitrale non comporta affatto che sia stata ritenuta anche solo implicitamente la natura irrituale dell'arbitrato.