(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 830, primo comma, c.c. come sostituito dall'art. 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 25 , quando la corte d'appello accoglie l'impugnazione di nullitā del lodo per vizio che incida soltanto su di una parte del medesimo, deve accertare se tale parte sia scindibile dalle altre evidenziando i rapporti di logica e giuridica connessione, dipendenza e pregiudizialitā tra le varie parti della pronunzia e, in caso affermativo, dichiarare la nullitā parziale del lodo in relazione al capo o ai capi ritenuti viziati ed a quelli che risultano ad essi inscindibilmente legati, mentre, in caso di accertata inscindibilitā con le altre parti, deve dichiararne la nullitā totale. Pertanto, oggetto dell'indagine non č il collegamento astratto tra i rapporti sostanziali delle parti, nč tra i vari negozi che da questi sono derivati, bensė quello esistente in concreto tra le varie statuizioni in cui il lodo č articolato, collegamento da accertare valutando se la parte o le parti da dichiarare nulle siano caratterizzate da petitum autonomo e indipendente da quello di una o di alcune delle altre, ovvero se fra esse sussista un vincolo di subordinazione o di connessione logica e giuridica, nel senso che la decisione relativa ad un rapporto giuridico sia virtualmente influente sulla decisione avente ad oggetto altro rapporto giuridico.