(massima n. 1)
In tema di impugnazione del lodo arbitrale dinanzi alla Corte d'appello, la violazione della regola — dettata dall'art. 350 c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353) — della trattazione collegiale del procedimento che si svolge davanti a quel giudice non si traduce in un vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c., e non comporta la nullità assoluta della relativa pronuncia, quando l'attività in concreto svolta — illegittimamente — dal giudice monocratico su delega del Collegio abbia rilievo meramente ordinatorio (ad esempio, direzione dell'udienza di prima comparizione e di quella di precisazione delle conclusioni), mentre tale vizio è ravvisabile nei casi in cui il predetto giudice svolga un'attività sostanzialmente istruttoria, che implichi l'esercizio di funzioni, se non decisorie, certamente valutative, le quali sono riservate dalla legge al collegio.