(massima n. 1)
In tema di impugnazione del lodo arbitrale dinanzi alla Corte d'appello, la violazione della regola dettata dall'art. 350 c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353) della trattazione collegiale del procedimento che si svolge davanti a quel giudice non si traduce in un vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c., e non comporta la nullitā assoluta della relativa pronuncia, quando l'attivitā in concreto svolta illegittimamente dal giudice monocratico su delega del Collegio abbia rilievo meramente ordinatorio (ad esempio, direzione dell'udienza di prima comparizione e di quella di precisazione delle conclusioni), mentre tale vizio č ravvisabile nei casi in cui il predetto giudice svolga un'attivitā sostanzialmente istruttoria, che implichi l'esercizio di funzioni, se non decisorie, certamente valutative, le quali sono riservate dalla legge al collegio.