(massima n. 1)
Il giudizio di impugnazione di lodo arbitrale č strutturato come giudizio di unico grado davanti alla corte d'appello, salvo il successivo ricorso per cassazione, e non giā come giudizio di appello; pertanto, l'art. 291 c.p.c. si applica direttamente e non in forza delle disposizioni in materia di impugnazione contenute nel titolo terzo del libro secondo del codice di rito, dovendo dunque il giudice, laddove ravvisi un vizio di nullitā della notificazione dell'atto introduttivo suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 156 c.p.c., disporne la rinnovazione, con l'effetto che questa impedisce ogni decadenza, sia rispetto agli effetti sostanziali che a quelli processuali della domanda. (Principio enunciato dalla Corte con riguardo alla notificazione dell'impugnazione del lodo, in quanto eseguita presso il difensore nel giudizio arbitrale e non alla parte personalmente).