(massima n. 1)
Anche nel giudizio di impugnazione per nullitą del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall'art. 336, primo comma, c.p.c., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cd. "effetto espansivo interno") e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite; ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell'esito finale della causa. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte di appello che aveva dichiarato nulli il procedimento arbitrale e i lodi emessi, parziale e definitivo, condannando i ricorrenti per cassazione al pagamento delle spese sia del giudizio arbitrale che del giudizio di impugnazione).