(massima n. 1)
L'inosservanza del principio del contraddittorio nell'instaurazione del procedimento arbitrale è motivo di nullità e non di inesistenza del lodo, ma la corte di appello, dopo aver dichiarato il vizio di nullità, non può procedere al giudizio rescissorio, dovendosi limitare - come nelle ipotesi di inesistenza del lodo - ad accogliere l'impugnazione senza decidere nel merito la controversia ed arrestandosi alla fase rescindente.