(massima n. 1)
Nel caso di riunione di cause per motivi di opportunitą, seppure le prove acquisite in ciascuna di esse mantengono la propria individualitą, con la conseguenza che quelle facenti parte del materiale dell'una non possono essere utilizzate per l'altra, esentando cosģ taluna parte dal relativo onere probatorio; tuttavia non si ha violazione delle norme sulla valutazione delle prove, qualora ciascuna causa sia stata decisa sulla base di quelle in essa raccolte, mentre gli elementi probatori emersi nell'altra siano stati utilizzati semplicemente per rafforzare il convincimento, gią formato in base a detta prova.