(massima n. 1)
Allorquando nell'atto introduttivo del giudizio la parte, dopo avere indicato quale petitum un certo importo, adopera la locuzione «minore o maggiore somma dovuta» o altra equipollente come «la somma che risulti in corso di causa», non può ritenersi che si tratti di una mera espressione di stile, ma deve attribuirsi alla locuzione stessa il significato suo proprio, e riconoscere che la parte non ha posto un limite preciso all'ammontare del quantum richiesto ma si è rimessa agli elementi probatori acquisiti o da acquisire e alla successiva valutazione di essi ad opera del giudice.