(massima n. 2)
L'ordinanza con cui, a seguito della rinunzia agli atti ed alla conseguente estinzione del processo esecutivo, il giudice dell'esecuzione liquida le spese ai sensi del combinato disposto degli articoli 306 e 629 c.p.c., trattandosi di provvedimento decisorio e definitivo, č impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. per violazione di legge, a tale tipo di vizio essendo riconducibile anche l'inosservanza dell'obbligo di motivazione quando questa sia materialmente omessa, ovvero risulti meramente apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, o contenente affermazioni tra loro inconciliabili. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza del vizio non essendo necessaria una dettagliata motivazione ai fini della regolamentazione delle spese, nella quale non sussiste alcun potere discrezionale del giudice, che, in mancanza di diverso accordo tra le parti, deve necessariamente porle a carico del rinunciante).