(massima n. 1)
Nel procedimento esecutivo l'onere delle spese non segue il principio della soccombenza, ma quello della soggezione del debitore all'esecuzione; nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, strutturati come giudizi di cognizione, trova, invece, applicazione l'ordinario principio della soccombenza, con la conseguenza che le spese vanno poste a carico del soccombente che, con il comportamento tenuto fuori del processo, ovvero con il darvi inizio o resistervi in forma e con argomenti non rispondenti a diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi.