(massima n. 1)
La disposizione contenuta nell'art. 94 c.p.c., presuppone che colui, che è condannato alle spese giudiziali in proprio, abbia effettivamente la rappresentanza del soggetto che è parte in senso sostanziale, ovvero che sia intervenuto in giudizio per assistere il soggetto parzialmente capace (il quale ha la capacità processuale). In tali ipotesi, la legge per «gravi motivi» (ad es. perché il rappresentante ha agito in giudizio con leggerezza, o con colpa, ecc.), consente eccezionalmente di tenere responsabile per le spese il rappresentante medesimo, anziché il rappresentato, oppure di tenerli entrambi responsabili in solido. Tale norma eccezionale presuppone necessariamente che un rappresentato vi sia, tanto che, se il giudice non si vale della facoltà, di cui all'art. 94 c.p.c., condannato alle spese, quale soccombente, è il rappresentato medesimo.