(massima n. 1)
Nel linguaggio dei codici vigenti, sia sostanziale che di rito, con il termine «rappresentanza» viene designato non soltanto il fenomeno rappresentativo in senso proprio, contemplato dagli artt. 1387 ss. c.c., ma anche quello della cosiddetta immedesimazione organica, alla quale è quindi applicabile la disciplina positiva dettata per la rappresentanza, in difetto di una contraria indicazione letterale della legge o di una ragione di incompatibilità intrinseca tra questo fenomeno e tale disciplina. Di conseguenza, anche l'organo della persona giuridica (nella specie, l'amministrazione di una società), che la rappresenti in giudizio, può essere assoggettato alla condanna solidale nelle spese ai sensi dell'art. 94 c.p.c., tale norma riferendosi genericamente a tutti coloro che rappresentano la parte in giudizio e non offrendo quindi alcuna ragione per distinguere fra rappresentante in senso proprio e organo.