(massima n. 1)
L'art. 94 c.p.c., la quale contempla la condanna alle spese, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti (e, quindi, in mancanza di distinzione fra rappresentanza in senso stretto e rappresentanza organica, anche dell'amministratore di una societą), postula la ricorrenza di «gravi motivi», da identificarsi nella trasgressione del dovere di lealtą e probitą di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilitą processuale aggravata di cui all'art. 96 secondo comma c.p.c.