(massima n. 1)
Nelle disposizioni dell'art. 89 c.p.c. l'offensività e la sconvenienza delle espressioni usate in scritti o discorsi difensivi costituiscono nozioni distinte e la seconda non riguarda la lesività del valore e dei meriti di qualcuno — aspetti tutelati dal divieto delle espressioni offensive — ma una lesività di grado minore, inerente al contrasto delle espressioni con le esigenze dell'ambiente processuale e della funzione difensiva nel cui ambito esse vengono formulate. (Nella specie la Corte di cassazione ha ritenuto sconveniente, anche se non offensiva nella dialettica processuale, l'espressione subdolamente insinua contenuta nel ricorso e riferita al comportamento processuale della controparte).