(massima n. 1)
L'espressione “scritto presentato” di cui all'art. 96 c.p.c. va intesa nel senso di atto del processo portato alla conoscenza del giudice con i mezzi ed i modi fissati dal codice di rito; pertanto, quando l'esame dell'atto è precluso per ragioni di rito (nella specie, inammissibilità del ricorso per cassazione) non può darsi ingresso all'istanza di cancellazione di espressioni asseritamente sconvenienti ed offensive; in tal caso, infatti, non è possibile valutare né l'attinenza delle medesime all'oggetto della causa e la loro collocazione funzionale nell'ambito del contesto difensivo e quindi la violazione del dovere di lealtà e correttezza né la risarcibilità del danno, salva la rilevanza in altra sede dei contegni denunciati.